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Ordinanza n. 40/2024 - Focolaio di Influenza Aviaria - Istituzione zona di protezione e zona di sorveglianza - ordinanza n. 40/2024

Misure di contenimento per evitare il diffondersi del focolaio di Aviaria

Data :

17 ottobre 2024

Ordinanza n. 40/2024 - Focolaio di Influenza Aviaria - Istituzione zona di protezione e zona di sorveglianza - ordinanza n. 40/2024
Municipium

Descrizione

Si allega ordinanza n. 40 dell' ATS di Brescia che delimitano le zone di protezione e le zone di sorveglianza per il contenimento del focolaio.

L’istituzione della Zona di Sorveglianza da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa  i Comuni di: Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, LENO, Milzano, Montichiari, Pavone Del Mella, Pralboino, Remedello, Visano

Coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni : Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, LENO, Milzano, Montichiari, Pavone Del Mella, Pralboino, Remedello, Visano

 Adozione delle misure previste nella zona di SORVEGLIANZA:

1. sono disposti i divieti di cui all’allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:

    • senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
    • privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
    • evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
  1. è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo  modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
  2. chiunque entri o esca dall’azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell’influenza aviaria;
  3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all’allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell’influenza aviaria;
  4. non sono ammessi, senza l’autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l’ingresso o l’uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un’azienda in cui sia tenuto Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana in cui essi:
  • non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell’azienda
  • non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda;

6. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell’A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;

7. sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell’A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;

8. è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;

9. è vietato l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo

10. sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda infetta.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

 

Municipium

Allegati

invio Ordinanza ai Sindaci Comuni e NAS_ATS Brescia prot. 100395 16.10.2024
ordinanza 40
086BS166 elenco Allevamenti in ZP e ZS
IA_2024_086BS166

Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2024, 08:16

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